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Il lotto

Tracciabilità e rintracciabilità HACCP: la differenza, cosa registrare, quanto conservare

Di Francesco Scravaglieri, chef · 15 ottobre 2026 · 4 minuti di lettura

In breveLa tracciabilità segue il prodotto in avanti, dal fornitore al piatto; la rintracciabilità fa la strada al contrario, dal piatto o dal contenitore al lotto e al fornitore. Il Reg. CE 178/2002 (art. 18) chiede a ogni attività di sapere da chi ha ricevuto ogni prodotto e, se lo cede ad altre attività, a chi lo ha dato. In pratica, per ogni prodotto: fornitore, prodotto e quantità, lotto, scadenza, data in cui l’hai ricevuto. Quanto conservare i documenti lo dice il tuo piano di autocontrollo. Il punto debole, in cucina, è dopo la cella: il collegamento tra il lotto e la preparazione esiste solo se qualcuno lo scrive.

Due parole, due direzioni

In cucina le usiamo come se fossero la stessa cosa, ma guardano in due direzioni opposte. La tracciabilità segue il prodotto in avanti: dal fornitore alla cella, dalla cella alla preparazione, dalla preparazione al piatto. La rintracciabilità fa la strada al contrario: parti da un contenitore in cella, da un piatto, da un lotto che qualcuno ti segnala, e risali a cosa c’è dentro e a chi te l’ha consegnato.

Sono le due facce dello stesso lavoro. Se ogni volta che usi un prodotto scrivi dove finisce, il giorno che ti serve tornare indietro la strada è già segnata.

Cosa chiede la legge, davvero

La regola di base è l’articolo 18 del Reg. CE 178/2002: chi lavora alimenti deve poter dire da chi ha ricevuto un prodotto e, se lo cede a un’altra attività, a chi lo ha dato. Si dice spesso «un passo indietro e un passo avanti».

Le linee guida italiane (Accordo Stato-Regioni del 28 luglio 2005) spiegano come metterlo in pratica, e per gli alimenti di origine animale il Reg. UE 931/2011 elenca le informazioni che devono viaggiare con il prodotto. In cucina, tradotto, vuol dire poter mostrare per ogni prodotto:

Fatture e DDT coprono una parte di queste informazioni, ma quasi mai il lotto di quello che hai in mano: quello sta sull’etichetta del prodotto. Se il documento non lo riporta, il lotto va annotato tu, quando ricevi il prodotto.

Dove si rompe la catena, in cucina

Fino alla porta della cella, la tracciabilità la fanno i documenti del fornitore. Il pezzo difficile comincia dopo: quando apri la confezione, la usi in tre preparazioni diverse e butti l’etichetta. Da quel momento il collegamento tra il lotto e il piatto esiste solo se qualcuno l’ha scritto.

È per questo che in un controllo non basta il raccoglitore delle fatture. Ti indicano un contenitore e ti chiedono «cosa c’è qui dentro, e da dove arriva?». La risposta o è già scritta da qualche parte, o si ricostruisce a memoria.

Quanto conservare i documenti

Il regolamento europeo non fissa un numero di mesi uguale per tutti: chiede di conservare le registrazioni per un periodo adeguato, e quel periodo lo stabilisce il tuo piano di autocontrollo. Nelle linee guida regionali e nei manuali di settore si trovano indicazioni di massima, più brevi per i prodotti freschissimi e più lunghe per quelli a lunga conservazione: vanno prese come ordine di grandezza, non come regola. Ne parlo per esteso nella guida su quanto conservare le schede HACCP.

Ritiro e richiamo

Se un prodotto risulta non sicuro, l’articolo 19 dello stesso regolamento distingue due azioni. Il ritiro blocca il prodotto prima che arrivi al consumatore. Il richiamo serve quando il prodotto è già stato venduto, e si avvisano i consumatori. In cucina capita di rado, ma il giorno che arriva la comunicazione di un fornitore la domanda è sempre la stessa: quel lotto l’ho usato? In cosa? È la rintracciabilità a dare la risposta.

Cosa dice la norma

Reg. CE 178/2002, art. 18Rintracciabilità: gli operatori devono poter individuare chi ha fornito loro un alimento e a quali imprese lo hanno fornito, con sistemi e procedure che lo permettano su richiesta delle autorità.
Reg. CE 178/2002, art. 19Se un alimento non è sicuro: ritiro dal mercato e, se è già arrivato ai consumatori, richiamo con informazione.
Reg. UE 931/2011Per gli alimenti di origine animale: le informazioni che devono accompagnare il prodotto (descrizione, quantità, fornitore, destinatario, lotto, data di spedizione).
Accordo Stato-Regioni 28 luglio 2005Linee guida italiane per applicare la rintracciabilità degli alimenti.

Domande frequenti

Il ristorante deve registrare a chi serve i piatti?

No. Il passo avanti della rintracciabilità vale verso le altre attività: se cedi prodotti a un altro locale o fai catering per un'azienda, devi sapere a chi hai consegnato cosa. Verso il cliente che mangia al tavolo la legge non chiede registrazioni.

Le fatture bastano per la rintracciabilità?

Coprono il fornitore, il prodotto, la quantità e la data, ma di solito non il lotto di quello che hai in mano. Il lotto sta sull'etichetta del prodotto: se il documento non lo riporta, va annotato quando ricevi il prodotto.

Per quanto tempo conservo i documenti della rintracciabilità?

Per il periodo scritto nel tuo piano di autocontrollo. Il regolamento europeo chiede un periodo adeguato; le indicazioni che circolano nelle linee guida regionali sono un ordine di grandezza, non una regola uguale per tutti.

Nella pratica

Con KitchenTrace fotografi l’etichetta dei prodotti che utilizzi: lotto, scadenza e fornitore si registrano da soli. Quando fai una preparazione scegli i prodotti che hai usato, e ogni prodotto resta collegato alle preparazioni in cui è finito. Tracciabilità a 360°, dal prodotto al piatto, e ritorno. Si prova 14 giorni gratis, senza abbonamento e senza carta.

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Francesco Scravaglieri

Francesco Scravaglieri, chef con trentacinque anni di cucina, consulente e docente. Ha costruito KitchenTrace in servizio, una funzione alla volta. Chi sono · Scrivimi