Cosa chiede davvero l’art. 18
La rintracciabilità «a monte» prevista dal Reg. CE 178/2002 è più semplice di quanto sembri: sapere chi ti ha fornito un prodotto, non necessariamente valutarlo o certificarlo. Nella pratica, questo si ottiene già conservando i documenti che accompagnano la merce — DDT, fatture, ricevute — con il nome del fornitore leggibile e ritrovabile. Non è richiesto un modulo con intestazione «scheda fornitore»: quello che conta è che, se un’autorità chiede «da chi arriva questo prodotto», tu possa rispondere in pochi minuti con un documento alla mano.
Perché comunque conviene qualificare i fornitori
Anche se non è un obbligo generale, tenere una scheda per fornitore — con dati di contatto, categorie di prodotto fornite, eventuali certificazioni (biologico, DOP, tracciabilità di filiera) e una valutazione periodica — è una buona pratica che paga in due modi: rende più veloce rispondere a un controllo (tutto è già organizzato per fornitore, non solo per data), e aiuta a scegliere con chi lavorare, specie quando un fornitore cambia qualità o affidabilità nel tempo. Alcune certificazioni volontarie (es. per lavorare con la grande distribuzione o con alcuni capitolati pubblici) la richiedono esplicitamente: lì diventa un obbligo contrattuale, anche se non di legge generale.
Cosa registrare, al minimo
Nome e riferimenti del fornitore, cosa fornisce abitualmente, il documento di ogni consegna (DDT o equivalente) conservato e ritrovabile. Se vuoi andare oltre il minimo: una nota su eventuali problemi avuti (ritardi, prodotto non conforme) è quello che davvero aiuta a decidere se continuare a lavorare con quel fornitore.
Cosa dice la norma
Domande frequenti
Devo valutare per iscritto ogni fornitore prima di comprare da lui?
No, non è un obbligo di legge generale: è una buona pratica, più diffusa in aziende strutturate o che lavorano con certificazioni volontarie o capitolati specifici.
Basta il numero di telefono del fornitore per essere in regola?
No: serve un documento della consegna (DDT, fattura, ricevuta) che leghi quel fornitore a quel prodotto in quella data, non solo un contatto generico.
Cosa succede se non riesco a dire da chi arriva un prodotto?
È una delle non conformità che un controllo prende più sul serio, perché blocca la rintracciabilità fin dall’inizio: senza sapere chi ha fornito il prodotto, un eventuale richiamo di lotto non può nemmeno partire dal punto giusto.
KitchenTrace registra il fornitore insieme al prodotto e al lotto nel momento in cui fotografi l’etichetta: non serve un modulo a parte, l’informazione richiesta dall’art. 18 nasce già collegata a quel prodotto.
Prova KitchenTrace