KitchenTrace
Il lotto

Serve davvero una «scheda fornitore»? Cosa chiede la legge e cosa è solo buona pratica

Di Francesco Scravaglieri, chef · aggiornato il 16 settembre 2026 · 3 minuti di lettura

In breveNon esiste un obbligo di legge che chieda espressamente una «scheda fornitore» compilata in un certo modo. Il Reg. CE 178/2002, art. 18, chiede la rintracciabilità «a monte»: sapere sempre chi ti ha fornito ogni prodotto, così da poterlo comunicare alle autorità se richiesto. In pratica questo significa conservare DDT, fatture o ricevute con il nome del fornitore leggibile — non serve un modulo dedicato. Qualificare un fornitore (verificarne l’affidabilità, le certificazioni, la provenienza) è invece una buona pratica, spesso richiesta da capitolati o certificazioni volontarie, ma non da una norma generale.

Cosa chiede davvero l’art. 18

La rintracciabilità «a monte» prevista dal Reg. CE 178/2002 è più semplice di quanto sembri: sapere chi ti ha fornito un prodotto, non necessariamente valutarlo o certificarlo. Nella pratica, questo si ottiene già conservando i documenti che accompagnano la merce — DDT, fatture, ricevute — con il nome del fornitore leggibile e ritrovabile. Non è richiesto un modulo con intestazione «scheda fornitore»: quello che conta è che, se un’autorità chiede «da chi arriva questo prodotto», tu possa rispondere in pochi minuti con un documento alla mano.

Perché comunque conviene qualificare i fornitori

Anche se non è un obbligo generale, tenere una scheda per fornitore — con dati di contatto, categorie di prodotto fornite, eventuali certificazioni (biologico, DOP, tracciabilità di filiera) e una valutazione periodica — è una buona pratica che paga in due modi: rende più veloce rispondere a un controllo (tutto è già organizzato per fornitore, non solo per data), e aiuta a scegliere con chi lavorare, specie quando un fornitore cambia qualità o affidabilità nel tempo. Alcune certificazioni volontarie (es. per lavorare con la grande distribuzione o con alcuni capitolati pubblici) la richiedono esplicitamente: lì diventa un obbligo contrattuale, anche se non di legge generale.

Cosa registrare, al minimo

Nome e riferimenti del fornitore, cosa fornisce abitualmente, il documento di ogni consegna (DDT o equivalente) conservato e ritrovabile. Se vuoi andare oltre il minimo: una nota su eventuali problemi avuti (ritardi, prodotto non conforme) è quello che davvero aiuta a decidere se continuare a lavorare con quel fornitore.

Cosa dice la norma

Reg. CE 178/2002, art. 18Gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi ha fornito loro un alimento; a tal fine devono disporre di sistemi e procedure che permettano di mettere questa informazione a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Domande frequenti

Devo valutare per iscritto ogni fornitore prima di comprare da lui?

No, non è un obbligo di legge generale: è una buona pratica, più diffusa in aziende strutturate o che lavorano con certificazioni volontarie o capitolati specifici.

Basta il numero di telefono del fornitore per essere in regola?

No: serve un documento della consegna (DDT, fattura, ricevuta) che leghi quel fornitore a quel prodotto in quella data, non solo un contatto generico.

Cosa succede se non riesco a dire da chi arriva un prodotto?

È una delle non conformità che un controllo prende più sul serio, perché blocca la rintracciabilità fin dall’inizio: senza sapere chi ha fornito il prodotto, un eventuale richiamo di lotto non può nemmeno partire dal punto giusto.

Nella pratica

KitchenTrace registra il fornitore insieme al prodotto e al lotto nel momento in cui fotografi l’etichetta: non serve un modulo a parte, l’informazione richiesta dall’art. 18 nasce già collegata a quel prodotto.

Prova KitchenTrace
Francesco Scravaglieri

Francesco Scravaglieri, chef con trentacinque anni di cucina, consulente e docente. Ha costruito KitchenTrace in servizio, una funzione alla volta. Chi sono · Scrivimi