KitchenTrace
In vetrina

Il banco gastronomia: cosa deve avere scritto un alimento venduto sfuso

Di Francesco Scravaglieri, chef · aggiornato il 16 settembre 2026 · 3 minuti di lettura

In breveAnche un alimento sfuso — in vetrina, al banco gastronomia, servito al taglio — deve rendere disponibili le informazioni sugli allergeni al momento della vendita: non serve necessariamente un’etichetta su ogni singolo pezzo, ma l’informazione deve essere disponibile in modo chiaro e verificabile, per esempio su un cartello, un registro consultabile o l’indicazione a voce con annotazione scritta a disposizione. Le altre indicazioni (denominazione, origine per alcune categorie) seguono regole proprie a seconda del prodotto.

Cosa cambia tra confezionato e sfuso

Per un prodotto preconfezionato, l’etichetta con tutte le informazioni (ingredienti, allergeni, scadenza, lotto) sta sulla confezione, per legge. Per un prodotto sfuso — quello che il cliente vede in vetrina e si fa tagliare o servire — la regola italiana (D.Lgs. 231/2017, che completa il Reg. UE 1169/2011) non chiede la stessa etichetta identica su ogni pezzo, ma chiede che l’informazione sugli allergeni sia comunque disponibile e accessibile al momento dell’acquisto, in una forma verificabile — non basta «lo dico se me lo chiedono» senza che ci sia nulla di scritto dietro.

I modi per farlo in pratica

Un cartello o una lavagna vicino al banco, con il nome del prodotto e gli allergeni presenti, è la soluzione più immediata. Un registro o un raccoglitore consultabile su richiesta, con le schede di ogni prodotto in vendita, è l’alternativa più completa, utile soprattutto quando i prodotti cambiano spesso. Se si informa il cliente a voce, conviene comunque avere alle spalle una nota scritta a cui fare riferimento — «te lo dico a memoria» non regge in un controllo, «te lo dico leggendo questa scheda» sì.

Cosa guarda un controllo

Che l’informazione esista e sia coerente con quello che è davvero nel prodotto (non basta scrivere «senza glutine» perché suona bene, va verificato dagli ingredienti usati). Che sia aggiornata quando cambia una ricetta o un fornitore. E che sia raggiungibile dal cliente senza dover insistere — vicino al banco, non in un cassetto in cucina.

Cosa dice la norma

Reg. UE 1169/2011Le informazioni sugli allergeni sono obbligatorie per ogni alimento offerto al consumatore finale, confezionato o no.
D.Lgs. 231/2017, art. 19Le modalità con cui l’Italia ha reso applicabile l’obbligo di informazione sugli allergeni anche agli alimenti non preimballati, incluse le sanzioni per chi non le rispetta.

Domande frequenti

Serve un’etichetta fisica su ogni vaschetta in vetrina?

Non necessariamente: quello che la norma chiede è che l’informazione sia disponibile e verificabile, non per forza stampata su ogni singolo pezzo — un cartello unico che copre tutta la vetrina può bastare, se chiaro.

Anche il pane sfuso ha bisogno di questa indicazione?

Sì: qualunque alimento sfuso venduto al consumatore finale, panificio compreso, rientra nella stessa regola sugli allergeni.

Cosa rischio se non la metto?

Il D.Lgs. 231/2017 prevede sanzioni amministrative specifiche per la mancata indicazione degli allergeni sui prodotti sfusi; l’importo varia in base al tipo di violazione, verificato dall’autorità di controllo.

Nella pratica

In KitchenTrace ogni prodotto registrato porta con sé gli allergeni letti dall’etichetta d’origine: quando lo usi in una preparazione destinata al banco, hai già la lista pronta da riportare sul cartello o sulla scheda in vetrina.

Prova KitchenTrace
Francesco Scravaglieri

Francesco Scravaglieri, chef con trentacinque anni di cucina, consulente e docente. Ha costruito KitchenTrace in servizio, una funzione alla volta. Chi sono · Scrivimi